Una recente sentenza della Cassazione non farà piacere ai consumatori poiché permette ai gestori delle forniture (nel caso in esame elettrica) di poter erogare il servizio anche in assenza di un contratto sottoscritto.
Vediamo più nel dettaglio la pronuncia n. 20267 pubblicata il 14 luglio 2023 dalla terza sezione della Corte di Cassazione, riportando la massima indicata: “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ai fini della validità della sua conclusione; la sua conclusione può avvenire anche per fatti concludenti e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”.
La vicenda
Una società citava in giudizio il gestore della fornitura elettrica poiché, pur non avendo mai sottoscritto con lo stesso alcun contratto di somministrazione, aveva comunque ricevuto fatture relative alla fornitura di energia elettrica. Chiedeva pertanto al giudice che accertasse l’inesistenza di rapporti contrattuali con la stessa con condanna alla restituzione delle somme versate per le bollette.
I primi due gradi di giudizio danno ragione alla società attrice sul presupposto dell’inesistenza di qualsiasi contratto di somministrazione con la convenuta società di fornitura.
Il giudizio della Cassazione
La suprema corte ribalta però la decisione dei primi due gradi di giudizio accogliendo il ricorso presentato dall’azienda di fornitura di energia elettrica. Per i giudici della terza sezione della cassazione, il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta per potersi ritenere validamente concluso.
Tale principio era già stato in passato affermato da altre pronunce della suprema corte nonché dalle sezioni unite secondo cui, la conclusione del contratto di somministrazione, può essere fatta anche per fatti concludenti.
Nel caso in esame è stato inoltre provato dall’azienda dell’energia elettrica che il cliente aveva dato mandato a una società di recedere, per suo conto, dai contratti di somministrazione di energia elettrica da questo già stipulati, e di ricercare sul mercato un fornitore maggiormente conveniente. In adempimento di tale mandato la società incaricata aveva pertanto stipulato un contratto di somministrazione con la convenuta.
A ciò si aggiunga che per circa sette mesi le parti avevano volontariamente proseguito il rapporto contrattuale di somministrazione e che in tutto questo tempo l’azienda dell’energia elettrica aveva regolarmente fatturato i consumi i quali erano stati sempre pagati dalla società utilizzatrice.
Sulla scorta pertanto del nuovo indirizzo dato spetterà al giudice del rinvio conformarsi al principio di diritto indicato ad inizio articolo e riformare nel merito la decisione.
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