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PANNELLI FOTOVOLTAICI, TRA SEMPLIFICAZIONI E VINCOLI PAESAGGISTICI



Il panorama normativo delineato dal Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni nella Legge n. 34/2022, si caratterizza per una serie di innovazioni nel settore energetico.

La sua influenza non solo semplifica le procedure relative all’energia elettrica e al gas naturale, ma ridefinisce anche il ruolo dei pannelli fotovoltaici e solari sulle coperture degli edifici. Questa ridefinizione li colloca sotto la fattispecie della manutenzione ordinaria, alleggerendo il processo di approvazione.

Tuttavia, è essenziale analizzare attentamente le sfaccettature della normativa per comprenderne appieno l’impatto e per essere consapevoli delle possibili limitazioni in termini di regolamenti locali o nazionali.



Vincoli paesaggistici e autorizzazioni particolari

La semplificazione delle procedure non deve far trascurare l’importanza dei vincoli paesaggistici e delle norme locali.

Per i beni soggetti a tutela culturale o situati in zone con vincoli paesaggistici, è imperativo ottenere il parere delle Soprintendenze o delle autorità competenti a livello regionale. Questo sottolinea la necessità di una progettazione attenta, bilanciando la promozione delle energie rinnovabili con la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

La consapevolezza di tali implicazioni locali diventa cruciale nel processo decisionale.

L’autorizzazione paesaggistica emerge come un pilastro nella valutazione della compatibilità delle opere con la conservazione del paesaggio. Infatti, l’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio la sancisce come un elemento vincolante.


Riferimenti giurisprudenziali

La giurisprudenza, come evidenziato dalla sentenza n.323 del Tar Sardegna del 2 maggio 2023, sottolinea la necessità di questa autorizzazione in contesti specifici. La mancanza di questa approvazione non solo può portare a ordini di demolizione, ma mette in evidenza l’importanza di conformarsi alle normative paesaggistiche esistenti.

L’esempio fornito dalla recente sentenza del Tar Sardegna, che respinge la richiesta d’annullamento di un ordine di demolizione, illustra le complessità legali coinvolte. La mancanza di autorizzazione paesaggistica ha determinato il rigetto dell’istanza. Questa giurisprudenza non solo sottolinea la necessità di rispettare procedure e normative, ma evidenzia anche le implicazioni concrete in termini legali.

La sentenza chiarisce che, nonostante la semplificazione delle procedure, il rispetto delle normative paesaggistiche è essenziale per evitare conseguenze legali indesiderate.

Per una visione completa, è importante menzionare la natura dei pareri negativi rilasciati dalle autorità competenti, come la Soprintendenza o l’Ente parco, in situazioni simili. La giurisprudenza amministrativa sottolinea che il rifiuto di concedere l’autorizzazione paesaggistica non può essere un atto formale o precostituito.

L’ultima sentenza del Consiglio di Stato n. 3696/2020 e quella del Tar Abruzzo n. 214/2023 chiariscono che un diniego, anche parziale, deve essere debitamente motivato. Il Collegio ha ribadito che il rifiuto deve manifestare chiaramente le ragioni specifiche per considerare un’opera non idonea all’inserimento ambientale, valutando con precisione le sue caratteristiche concrete e identificando gli elementi di contrasto con il vincolo da preservare, andando oltre una semplice valutazione estetica.

In conclusione, l’evoluzione normativa rappresentata dal DL 17/2022 ha aperto nuove opportunità nel settore energetico, in particolare per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Tuttavia, questa innovazione richiede un esercizio diligente, considerando attentamente i vincoli locali e il quadro normativo complessivo.

La giurisprudenza, come riportato, sottolinea che, nonostante la semplificazione, la conformità alle normative paesaggistiche rimane un cardine fondamentale.

Questo equilibrio tra innovazione e rispetto delle leggi locali diventa un aspetto cruciale per garantire una transizione sostenibile verso fonti energetiche più pulite.

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