INFILTRAZIONI NELL’APPARTAMENTO? IL CONDOMINIO DEVE INSTALLARE IL CAPPOTTO PER EVITARLE
- Agency Immobiliare
- 6 nov 2023
- Tempo di lettura: 2 min

Il fenomeno delle infiltrazioni provoca sempre grandi disagi in condominio. Ad aumentare una problematica già di per sé piena di grattacapi vi è anche l’ulteriore incognita dell’umidità di risalita, causata dai notevoli sbalzi di temperatura tra due piani dell’edificio. Ebbene il particolare connubio degli elementi citati ha portato il Tribunale civile di Napoli Nord, con sentenza numero 2568 del 16 giugno 2023, a condannare un condominio, non solo a risarcisce i danni da infiltrazioni subiti in un appartamento ma anche ad installare un cappotto termico affinché non si ripetano più.
La vicenda
Il proprietario di un appartamento in provincia di Napoli, stanco ormai delle infiltrazioni nel suo appartamento che provocavano muffe, efflorescenze e cattivi odori, ha deciso di citare in giudizio il condominio. A suo dire le cause di tali fenomeni erano da ricercare nell’apposizione di lastre in marmo sulla facciata e nella cattiva manutenzione dell’impianto fognario. Decisiva – come spesso accade in simili situazioni – è stata la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale.
Attraverso quest’ultima si è potuto accertare la piena responsabilità del condominio, sancita dall’articolo 2051 del Codice civile in materia di danni da cosa in custodia.
Difatti il consulente ha avuto modo di verificare che le muffe e le efflorescenze rinvenute nell’appartamento traevano origine dalla notevole differenza di temperatura con i locali seminterrati, non opportunamente isolati termicamente, creando così la cosiddetta umidità di risalita. Altro elemento che non aiutava l’eliminazione della condensa nell’immobile era la presenza del marmo esterno alla facciata che faceva da “tappo” non consentendo la fuoriuscita dell’umidità.
L’obbligo di custodia del condominio
Il condominio, quale proprietario delle parti comuni, è obbligato alla sua custodia secondo le regole ed i criteri di cui all’articolo 2051 del Codice civile. Tale criterio di responsabilità ha carattere oggettivo, essendo così sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte di chi ha subito il danno del solo nesso di causa/effetto tra la cosa in custodia ed il danno.
E difatti dalle risultanze della relazione del perito emerge proprio la responsabilità per omessa custodia a carico del condominio, il quale ha ravvisato l’inadeguato isolamento termico quale causa delle muffe e delle umidità. Il consulente ha quindi ravvisato la necessità di far rimuovere il travertino esterno nonché quella di far realizzare un cappotto termico da posizionare sul solaio, sul piano di calpestio nonché sulle pareti esterne.
La decisione del Tribunale
Sulla scorta delle considerazioni espresse il giudice ha quindi accolto la domanda del singolo proprietario, condannando altresì il condominio al risarcimento dei danni, quantificato in oltre 4mila euro, altri 3mila euro circa per compensi per l’avvocato nonché oltre 6mila euro per quelle del consulente d’ufficio.
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