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DOVE POSSO LASCIARE IL MONOPATTINO ELETTRICO IN CONDOMINIO?


Il monopattino elettrico è sempre più protagonista delle strade di città, simbolo talvolta controverso della mobilità sostenibile. I dati dell’Osservatorio sulla Sharing Mobility rilevano una crescita in Italia del noleggio e dello sharing, ma soprattutto un calo degli incidenti. Il monopattino è entrato così rapidamente nella quotidianità degli italiani, da mettere a dura prova il legislatore. Solo ora, con l’approvazione del nuovo Codice della Strada, l’impianto normativo comincia a strutturarsi meglio.

Intanto, però, dagli incidenti stradali i monopattini elettrici sono diventati anche una questione di sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi chiusi. Nel maggio del 2023 in un condominio di Londra si è sfiorata la tragedia quando un monopattino elettrico sotto carica in casa ha preso fuoco innescando un incendio all’interno di una abitazione. Altri incidenti simili sono accaduti in Italia, e succede soprattutto quando i mezzi non sono sicuri o a norma.

Ma allora cosa fare quando si vive in condominio? Si può lasciare il monopattino elettrico all’interno di un condominio? E in quali aree del condominio si potrebbe lasciare?


Dove posso lasciare il monopattino elettrico in condominio?

L’utilizzo delle parti comuni all’interno di un edificio condominiale è disciplinato dal Codice civile. Ma ciò non significa che questo diritto sia esente dai regolamenti e dal buon senso del vivere all’interno di una comunità. Il regolamento condominiale può introdurre divieti o deroghe in casi specifici, può negare o consentire la possibilità di introdurre o parcheggiare bici, motorini e monopattini all’interno di un condomino, quindi nelle parti condivise dai condòmini, quali scale, pianerottoli, terrazzi, giardino comune o androni.

Tuttavia, in assenza di regolamento, o di espressa regola o divieto, in questi e altri casi il Codice civile resta la “Bibbia” di riferimento. L’articolo 1102 del Codice Civile riconosce il diritto di utilizzo delle parti comuni, a patto che sia un uso non diverso dalla loro destinazione. Dunque, androni, scale, pianerottoli, terrazze e giardini condominiali non sono aree di parcheggio per moto, bici o monopattini elettrici. Non è la destinazione d’uso prevista, a meno che, ribadiamo, non ci sia un regolamento comunale a consentirlo.

In realtà l’androne potrebbe essere utilizzato per una sosta momentanea. Diciamo che sarebbe tollerabile, come lo sarebbe per chi trasportasse valigie, pacchi o sacchi della spesa. Ma appunto, solo per una sosta momentanea.

Inoltre, non si potrebbe impedire a nessun condòmino di trasportare un monopattino, o altri mezzi leggeri, all’interno di un ascensore, per custodirli in casa. Qualora lo vietasse, il regolamento condominiale risulterebbe un provvedimento troppo restrittivo.

Il problema del monopattino elettrico è legato più a una questione di sicurezza, che non si pone nel caso di una bicicletta. A riguardo, la legge non ha ancora fatto chiarezza mettendo un punto.


Quindi posso tenere il monopattino in casa?

Certamente sì, ed è per questo che sarebbe troppo restrittivo un regolamento condominiale che vietasse l’introduzione di un monopattino elettrico tramite ascensore, scale o androni. Tuttavia, alla luce degli incendi documentati dalle cronache, con monopattini che hanno preso fuoco in abitazioni private mentre erano in ricarica, non sarebbe consigliabile tenerlo in casa sotto carica o acceso. Piuttosto andrebbe parcheggiato o messo in ricarica in apposite aree con colonnine elettriche destinate ai monopattini, previste anche nelle parti comuni di un condominio.

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