L’inquinamento acustico e i rumori molesti sono spesso oggetto di dissidi tra condomini nelle aule di tribunale. I rumori del vicino possono costituire illecito e persino reato. La prova dell’illecito, o del reato, è determinante anche in caso di richieste di risarcimento del danno. Ma come dimostrare che i vicini di casa fanno rumore? La risposta a questo interrogativo è nella legge ed è stata chiaramente evidenziata nelle varie sedi legali dove si è affrontata più volte la questione.
Come dimostrare che i vicini di casa fanno rumore
I rumori in condominio possono essere considerati “tollerabili” o “intollerabili”. Quest’ultima categoria di rumori molesti si applica soprattutto nelle ore serali o notturne, fino a costituire un illecito. Ma qual è il confine tra le due condizioni? Ed è sufficiente una registrazione vocale per dimostrare l’illecito? Chiaramente no, perché una registrazione su smartphone o apparecchio classico, ma anche videocamera, non può dimostrare l’effettiva dimensione del suono, dunque l’entità esatta dei decibel del rumore d’origine. Inoltre, le registrazioni audio personali possono essere facilmente manipolate.
La dimostrazione che i vicini di casa producano rumore intollerabile può avvenire solo in un’aula di tribunale con la prova del suono attraverso un apparecchio fonometro, capace di captare e registrare il rumore ambientale e codificarlo in decibel. A seconda dei decibel, si potrà stabilire se è illecito o se quel rumore dei vicini può essere tollerabile.
Anche la perizia di parte non ha alcun valore di prova in un processo. Per intenderci, non può essere il condòmino a registrare i rumori, anche se avesse in dotazione un fonometro adeguato. La legge affida questo potere esclusivamente al giudice, che può nominare un consulente tecnico d’ufficio (Ctu), esterno alle controparti, a cui viene affidato il compito di registrare con apparecchi fonometri. Solo le registrazioni effettuate da un pubblico ufficiale acquisiscono valore di prova in tribunale.
A queste prove, possono sommarsi anche le testimonianze di altre persone o vicini di casa, come ha chiarito la Cassazione nella sentenza numero 36330 del 2020.
Ma per arrivare alla nomina del Ctu è chiaro che bisogna aver avviato il processo. Cosa fare quindi nell’immediato, o nel tentative di evitare le vie legali?
Cosa fare quando i vicini di casa fanno rumore
In un primo momento possiamo rivendicare il diritto alla quiete rivolgendoci direttamente all’amministratore di condominio. In questa fase il regolamento condominiale è la “Bibbia”, che riporta fasce orarie in cui i rumori tollerabili sono consentiti, decibel e eventuali sanzioni che l’assemblea condominiale ha il potere di deliberare per le infrazioni al regolamento di condominio. Tutto questo deve essere previsto e scritto sul regolamento.
Se non basta, possiamo richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, non sempre risolutivo nel lungo termine, in ragione del quale si possono a quel punto adire le vie legali, con l’assistenza di un avvocato.
Da questo momento, il denunciante può tentare la via della tutela civile, ossia avviare una causa avanti al Tribunale Civile per chiedere la cessazione dei rumori, e anche risarcimento dell’eventuale danno, compresi quelli alla salute.
Le prove del fonometro devono essere raccolte dal Ctu nominato dal giudice, e devono dimostrare che il “rumore di fondo” superino costantemente i 3 decibel nelle ore notturne, oppure i 5 decibel nelle ore diurne, come chiarito da una sentenza della Cassazione (numero 2757 del 2020).
La seconda strada che si può aprire è la via della tutela penale. Infatti, i rumori molesti possono costituire reato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale, che punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”.
Per essere reato, la Cassazione ha precisato che i rumori molesti devono interessare “una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio” (sentenza 36330 del 2020). Si configura così il reato di disturbo della quiete pubblica.
Per l’azione penale occorre la denuncia e la costituzione di parte civile durante il processo penale per la richiesta del risarcimento del danno.
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