Devi stipulare un contratto d’affitto per un appartamento già arredato? Ecco tutte le particolarità di cui essere a conoscenza.
Contratto di locazione: come funziona?
Per ogni tipo di contratto di locazione è obbligatoria la forma scritta che certifica il rapporto tra proprietario e affittuario, ma cosa cambia in un contratto d’affitto per un appartamento già arredato? Quali sono le sue caratteristiche?
Quali sono le tipologie di contratto d’affitto?
Relativamente alle diverse necessità, esistono diversi tipi di contratti di locazione. Il nostro ordinamento prevede contratti:
a canone libero, dette anche 4+4, (della durata di 4 anni, rinnovabile di altri 4);
a canone concordato o agevolato, noto anche come 3+2 (della durata minima di 3 anni rinnovabile di altri 2);
a uso transitorio, della durata minima di 1 mese e massima di 18 (perfetto per chi ha esigenze di natura momentanea);
per studenti universitari della durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni.
Diverse tipologie di affitto: quali sono le differenze?
Come già detto, dal punto di vista giuridico non ci sono grandi differenze, le uniche due caratteristiche che differenziano l’affitto di un appartamento già arredato da uno spoglio sono:
la differenza di prezzo, infatti, il canone dell’appartamento arredato sarà più alto dell’abitazione spoglia;
l’accordo per la cessione del mobilio, prassi tipica dell’affitto di un’abitazione già arredata.
La cessione del mobilio deve essere accompagnata da un inventario delle proprietà di cui deve essere indicato lo stato di conservazione. Questa può essere formalizzata in due modi:
inserendola, in fase di registrazione, all’interno del contratto di locazione;
con un accordo specifico esterno al contratto.
A cosa serve la cessione del mobilio?
Redigere un documento con l’inventario completo degli arredi è necessario perché una volta che il contratto sarà giunto al termine, il locatore avrà la possibilità di verificare lo stato dei beni mobili e valutare se siano stati trattati adeguatamente o danneggiati.
L’articolo 1576 c.c., infatti, prevede che l’affittuario si facci carico delle spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sulle cose mobili dell’appartamento. Mentre il locatore deve fornire un ambiente idoneo allo scopo abitativo garantendo che gli ambienti rispettino le dovute condizioni igieniche.
Fase di registrazione
A livello giuridico gli arredi sono “pertinenze” dell’immobile. Come specificato dall’articolo 817 c.c., questi sono destinati a servizio od ornamento della cosa principale, in modo durevole, ma se il conduttore e il locatore decidono di stipulare due contratti separati allora l’imposta di registro da applicare in questi casi è duplice:
2% per l’appartamento;
3% per il mobilio.
Se in fase di registrazione del contratto si scegliesse di inserire la cessione del mobilio all’interno del contratto di locazione allora l’unica imposta alla quale si sarebbe soggetti è del 2%.
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