
Con l’evoluzione tecnologica, l’avvento delle piattaforme digitali e l’utilizzo sempre più massiccio di metodi alternativi di informazione, la cara vecchia TV con il tubo catodico è ormai un lontano ricordo, potendo oggi contare su smart TV con connessione internet o con singole parabole o antenne personali. I passi in materia di telecomunicazioni e ricezione di segnali televisivi ha visto nel tempo una certa evoluzione.
Ad esempio la Legge 249/1997 stabilisce l’obbligatorietà per tutti gli immobili di nuova costruzione, di essere dotati di un’antenna centralizzata. A ciò si aggiunga la Legge n. 66/2001 che qualifica le opere di installazione di nuovi impianti satellitari come «innovazioni necessarie» oppure il decreto ministeriale per lo sviluppo economico del 22/1/2013, sulle regole tecniche per gli impianti (terrestri e satellitari), che individua gli impianti centralizzati d’antenna, necessari per raggiungere lo scopo della riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali.
Fatta questa premessa, può comunque capitare che il singolo condomino non voglia, o non possa usufruire dell’antenna centralizzata. In tale caso deve continuare a pagare per il suo utilizzo? Per rispondere a tale quesito occorre fare riferimento a due distinte ipotesi.
Impianto TV già esistente
Se l’impianto centralizzato TV è già presente (ossia è stato realizzato in sede di costruzione dello stabile) esso dovrà essere considerato bene di proprietà comune agli appartamenti che serve, potendosi infatti includere nel novero delle parti comuni di cui all’articolo 1117 del Codice civile.
Il Codice civile dà comunque la possibilità al singolo condomino di munirsi di propria antenna o di parabola satellitare (articolo 1122 bis del Codice civile). Ebbene in tale caso, ai fini della ripartizione delle spese per l’antenna centralizzata, occorre fare lo stesso ragionamento che vale per chi si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato, attività che è consentita a tutti i condomini, trattandosi di un servizio divisibile e suscettibile di godimento separato.
Ciò vuol dire, sostanzialmente, che il condomino non potrà rinunciare alla proprietà di questa cosa comune per sottrarsi alle spese ad essa relative. Pertanto, se il singolo proprietario non ne farà più uso dovrà comunque partecipare alle spese per la sua conservazione del bene (articolo 1118, secondo comma del Codice civile), mentre potrà sottrarsi al pagamento delle spese per la sola manutenzione ed l’utilizzo.
Al contrario, un completo esonero dalle spese, anche quelle per la conservazione del bene spetterà invece ai condomini che non hanno la possibilità materiale di usufruirne (ad esempio proprietari dei box o delle cantine perché non collegati) dell’impianto. In questo caso tali soggetti non potranno essere definiti proprietari di quel bene condominiale poiché neanche potenzialmente potranno diventare utilizzatori di quel servizio.
Impianto TV deliberato in assemblea
Altra ipotesi è quella in cui l’impianto TV non esiste e i condomini vogliano provvedere ad installarne ex novo uno comune. La deliberazione assembleare che decide in tal senso dovrà essere adottata con le maggioranze previste per le innovazioni di cui all’articolo 1120 del Codice civile. In tal caso, trattandosi di un’opera realizzata successivamente alla costruzione del palazzo, nonché essendo l’impianto centralizzato TV un bene suscettibile d’utilizzazione separata, il condomino contrario potrà rifiutarsi di partecipare alla spesa. Ciò significa che sarà esonerato sia dai costi iniziali per la sua realizzazione sia dai costi successivi per la sua conservazione.
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