Con il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la politica ha fatto l’ennesimo passo in avanti per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone diversamente abili in ogni luogo della nostra società. Una misura che consente di abbattere gli ostacoli infrastrutturali presenti negli edifici pubblici e nei condomini con la garanzia del rimborso di una parte delle spese sostenute.
Esistono però delle situazioni – per fortuna isolate, ma incredibilmente ancora presenti – in cui sono gli elementi più basilari di un condominio a creare problemi di fruizione agli individui più in difficoltà. In particolare, accade che lo stesso corrimano presente sulle scale non sia conforme alle norme stabilite dalla legge.
Quando è obbligatorio il corrimano nei gradini del condominio?
A livello giuridico, il riferimento da tenere in considerazione è quello inserito nel decreto ministeriale n°236 introdotto nel 1989. In sostanza, nel testo viene specificato come tutti i condomini di futura costruzione (sia quelli di edilizia pubblica, sia quelli di realizzazione privata) debbano essere dotati di un corrimano conforme sia sui pochi gradini che, generalmente, conducono alla hall di entrata, sia in tutte le rampe di scale per l’accesso ai piani superiori.
Parallelamente, il decreto indica nell’assemblea condominiale l’organo che deve decidere per l’introduzione di un corrimano nei fabbricati precedenti al 1989. Ad ogni modo, anche nelle palazzine di più antica costruzione, vige l’obbligo di introdurre un montascale a piattaforma qualora tra i condòmini vi siano individui diversamente abili.
Quanto dev’essere lungo il corrimano delle scale condominiali?
Infine, il decreto fornisce anche tutte le indicazioni su misure e dimensioni di scale e corrimano. Le prime devono avere gradini con spigoli arrotondati e la larghezza complessiva non può essere inferiore ad 1 metro e 20 centimetri. Il corrimano non può interrompersi in maniera arbitraria, ma deve garantire un prolungamento di 30 centimetri prima del primo gradino e di altrettanti centimetri dopo l’ultimo. Infine, quando siamo in presenza di una rampa per persone diversamente abili, il corrimano dev’essere inserito su entrambi i lati e deve rispettare un’altezza da terra pari a 90 centimetri. A livello generale, la pendenza della rampa non può superare l’8%, anche se è ammesso il 12% in alcuni casi particolari di adeguamento di situazioni preesistenti.
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